Con sentenza n. 18357 del 17 novembre
2022, la prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sul regime penitenziario differenziato.
L'art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354
(Ord. pen.) disciplina, nei commi 2 e seguenti, l'adozione del provvedimento
ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di
ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento
penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei
gravi reati ivi menzionati.
Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2016, n. 4857; Cass. pen., sez. I, 26 marzo 2013, n. 22721; Cass. pen., sez. I, 28 settembre 2005, n. 39760; Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 2004, n. 46013), non già un giudizio di certezza...
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