Con sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 2, L. 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi
spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) nella parte in cui,
per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario
inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
La ratio della distinzione dell’entità del compenso contemplato per gli onorari “a tempo” tra prima vacazione e vacazioni successive non si individua nei lavori preparatori delle leggi che si sono succedute nel tempo. La stessa Corte di Cassazione, nell’unico lontano precedente che si è occupato della questione, senza chiarire il significato da attribuirsi alla distinzione tra prima vacazione e successive, si limitava a rimarcarne il fine precipuo di contenimento dei costi (Cass. civ., 15 marzo 1968, n....
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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