La
quinta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3555 del 6 aprile 2023,
è intervenuta in materia processuale.
Ai
sensi dell'art. 13, comma 1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo), “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il
tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse
hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente
competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti
di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito
territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.
Tra i due criteri di riparto della competenza territoriale, quello del luogo della sede dell'autorità emanante, e quello del luogo di produzione degli effetti dell'atto impugnato, si deve dare prevalenza a quest'ultimo in virtù del...
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