SOMMARIO
1) Premesse
2) Le norme di riferimento
3) La soluzione
1) Premesse
Nell'articolazione della vita economica familiare è ben possibile che vengano effettuati acquisti di immobili, che per praticità e comodità, poi, per ragioni fiscali o per semplice scelta familiare, siano intestati ad uno soltanto dei coniugi, sebbene il pagamento del prezzo, alla data di acquisto o con il versamento delle rate di mutuo, sia stato effettuato da uno solo dei coniugi. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 805/2016, pubblicata il 22 luglio 2016, - in controversia proposta dal marito, con citazione dell'ottobre 2006, nei confronti della moglie, ex coniuge, al fine di sentire accertare, in via principale, la comproprietà in capo all'attore al 50% dell'appartamento, acquistato con atto notarile ante Riforma del diritto di famiglia, a nome della moglie, ma con denaro del marito, destinato a residenza familiare, ovvero, in via gradata, il diritto di credito in proprio favore, con condanna...
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Barbara Poliseno