Con sentenza n.
9478 del 3 novembre 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ribadito
il principio ormai consolidato secondo cui l'errore di fatto idoneo a fondare
il rimedio revocatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e
395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da
una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente
materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a
decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto
documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad
un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente
motivato;
c) essere stato
un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un
rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
L'errore deve apparire con immediatezza ed essere...
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