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Con sentenza n. 35873 del 23 maggio-25 settembre 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata della contestazione “formale” e “non formale” delle aggravanti.
La circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "pubblico servizio"), che riposa su considerazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. Tuttavia, come già affermato dalla Suprema Corte, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione "non formale", quando la descrizione di essa renda manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività (Cass. pen., sez. V, 14 marzo...
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