Con ordinanza n. 18140 del 26 giugno 2023, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’onere della prova circa
l’effettiva sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni grava
sull’agente (Cass. civ. n. 12838/2003), che è tenuto a provare gli affari da
lui promossi ed andati a buon fine ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a
fatto imputabile al preponente.
Poiché il diritto dell’agente scaturisce dalla conclusione degli affari tra il preponente ed i clienti per il tramite dell’agente, è necessario che siano indicati, con elementi sufficienti a consentire l’identificazione, i contratti che l’agente assume siano stati conclusi per suo tramite, essendosi ad esempio escluso l’assolvimento dell’onere della prova con la sola produzione degli ordini accolti (Cass. civ. n. 10821/2011). Né appare in grado di immutare tale conclusione, e di determinare una sorta di inversione dell’onere della prova, il richiamo alla...
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