Con ordinanza n. 7256 del 13 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio
secondo cui, nel contratto di appalto, i rimedi concessi al committente, che
lamenti difformità o difetti dell'opera, sono quelli descritti dall’art. 1668 c.c.,
il quale prevale sulle regole generali dell'art. 1453 c.c. (Cass. civ., sez. II,
24 ottobre 2019, n. 27359), facultizzando il soggetto interessato a ricorrervi
anche quando sussistano i presupposti per domandare la risoluzione del
contratto di appalto e l’eliminazione dei vizi sia possibile soltanto attraverso
l'integrale rifacimento dell'opera medesima (in tal senso, Cass. civ., 12
aprile 1996, n. 3454).
Alla stregua di tale disposizione, il committente può, dunque, richiedere, a sua scelta, l'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare ex art. 2931...
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