Con ordinanza n. 6731 del 7 marzo 2023, la
terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione del
recesso legale dal contratto di locazione.
Al conduttore può esercitare il recesso
legale (trattandosi di una facoltà di svincolarsi dal contratto che la legge
gli riconosce a prescindere dagli accordi assunti con il locatore), allorquando
ricorrano determinati presupposti che non gli consentano l'ulteriore
prosecuzione della locazione (gravi motivi).
La valutazione circa la ricorrenza di tali gravi motivi è una valutazione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non sotto il profilo motivazionale; il giudice di merito è chiamato a tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto e, in particolare, delle caratteristiche soggettive del conduttore e della sua specifica organizzazione aziendale, dovendosi precisare che la ratio della norma è quella di verificare la sussistenza anche...
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