Con sentenza n. 6561 del 22 novembre 2024-18 febbraio 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, in sede di convalida dell'arresto, effettivamente, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza (o a quello di "quasi flagranza", ovviamente) ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari – valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive – né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 8341; Cass....
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