Con sentenza n. 64 del 19 aprile 2024, la Corte Costituzionale
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 133, comma 1, D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)»,
trasfuso nell’art. 133, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. (Testo A)» - a mente del quale «[i]l provvedimento che pone a carico
della parte soccombente non ammessa al patrocinio [a spese dello Stato] la
rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il
pagamento sia eseguito a favore dello Stato» - sollevata, in riferimento
all’art. 23 Cost. e non fondate quelle sollevate, in riferimento agli artt. 3,
53, 76 e 111, comma 2, Cost..
Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 111, comma 2, Cost. sono basate sulla comune premessa di...
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