Con sentenza
n. 99 del 4 giugno 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del
dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere
disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione
nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché
«ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è
fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la
propria attività lavorativa».
La Consulta ha da tempo chiarito che le scelte del legislatore concernenti i criteri selettivi per il riconoscimento di benefici pubblici devono...
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