Con sentenza n. 74 del 26 aprile 2024, la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34,
comma 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella
parte in cui non prevede l’incompatibilità del GIP che abbia rigettato la
richiesta di decreto penale di condanna, per ritenuta illegalità della pena
proposta dal pubblico ministero, a pronunciarsi su una nuova richiesta di
decreto penale, avanzata da quest’ultimo in ragione dei rilievi del medesimo
giudice.
La disciplina dell’incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei princìpi di terzietà e imparzialità della giurisdizione, essendo rivolta ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere – o apparire – condizionata dalla “forza della prevenzione”, ossia dalla naturale «tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia...
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