Con ordinanza n. 5101 del 17 febbraio
2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la
questione della “incompetenza” del Consulente Tecnico d’Ufficio nominato in
sede di merito, in quanto specializzato (e, conseguentemente, iscritto
all’albo) in un settore diverso da quello oggetto del giudizio e se ciò
comporti l’erroneità della perizia (nella specie, disposta in ordine alla
capacità della de cuius) con conseguente erroneità della valutazione dei fatti
da parte del giudice del merito.
La giurisprudenza di legittimità ritiene
da lungo tempo che la designazione del Consulente Tecnico d’Ufficio da parte
del giudice sia una scelta di natura direttiva avente carattere strettamente
discrezionale. Ne discende che l’individuazione compiuta dal giudice, non
soltanto risulta insindacabile in sede di legittimità, ma non richiede altresì
alcuna specifica motivazione.
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale si concreta...
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