Con sentenza n. 22868 dell’8 marzo-6 giugno, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito alle modalità di acquisizione dei dati informatici da parte della polizia giudiziaria.
L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, soggiace alla disciplina degli accertamenti tecnici irripetibili, e ciò anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, «ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti» (Cass. pen., sez. I, 10 giugno...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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