Con ordinanza n. 69 del 3 gennaio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass. civ., sez. un., n. 22834 del 2022; Cass. civ. n. 12422 del 2022; Cass. civ. n. 19796 del 2021); tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”) e...
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