Con sentenza n. 10726 del 18 novembre 2022 (dep. 14 marzo 2023), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è soffermata sul rilievo delle dichiarazioni integrative ai fini del reato di dichiarazione infedele.
L'art. 4 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione previgente alla novella operata dal D.L.vo n. 158 del 2015, così recitava: «1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 103.291,38 (lire duecento milioni); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore...
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