Con ordinanza
n. 25480 del 31 agosto 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che l’attività professionale dell’avvocato nei
confronti del cliente rinviene la propria fonte nel contratto di patrocinio che
è una specie del mandato ex art. 1703 c.c. In quanto tale, esso non richiede la
forma scritta, che è invece richiesta ex art. 83, comma 2, c.p.c. per la
procura alle liti.
Il conferimento
di quest’ultima, congiunto alla redazione scritta di atti processuali ad opera
dell’avvocato in rappresentanza della parte, configura altresì di regola il
perfezionarsi di un correlativo contratto di patrocinio, che rispetta altresì
la forma scritta richiesta ad substantiam quando l’incarico professionale è
conferito dalla p.a. (cfr. in questo senso, tra le altre Cass. civ. 13963/2006,
2266/2012, 3721/2015).
Più in generale, cioè con formulazione non specificamente focalizzata sulla necessità di ravvedere una forma scritta anche per...
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