Con ordinanza n. 4539 del 20 febbraio 2025, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di liquidazione dei compensi
in favore del difensore d’ufficio, ha affermato che la partecipazione ad
udienze di mero rinvio non incide sull’esistenza del diritto al compenso,
comunque dovuto, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso.
L’art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002, rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile", stabilisce, infatti, al comma 1 che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82”, in virtù del quale “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso,...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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