Con sentenza n. 10088 del 16 dicembre 2024, la settima sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il comma 7 dell'art. 53, nella versione risultante dalla modifica introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd legge anticorruzione), prevede che «i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza» e che «ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi» e che «con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto» nonché, ancora, che «in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le...
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