Con sentenza n. 131 dell’8 gennaio 2025, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, per costante giurisprudenza costituzionale, i c.d. “diritti incomprimibili” in quanto oggetto di particolare protezione sul piano costituzionale (tra cui anche quello alla salute) non necessariamente debbono essere riservati alla sola AGO (cfr. Corte cost., sentenza n. 140 del 2007). In questi casi occorre piuttosto valutare se la norma primaria, attributiva del potere amministrativo, preveda in via diretta essa stessa un bilanciamento tra diversi diritti e interessi oppure riservi alla PA una siffatta operazione di bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti (es. salute) ed altri diritti o interessi comunque meritevoli di tutela (es. libertà imprenditoriale). Non a caso la stessa Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che: “può … solo eventualmente qualificarsi come interesse legittimo quello del privato ad ottenere o a conservare un bene...
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