Con sentenza n.
1366 del 12 febbraio 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato è
intervenuta in tema di oneri conseguenti all’esercizio di tale diritto.
Ai sensi
dell'art. 25, L. n. 241 del 1990 “L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio
di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura”.
Pur dinanzi
alla generalità della formulazione, la norma statuisce che, sul punto in
questione, il diritto di accesso consta di due momenti: quello dell'esame e
della estrazione di copia degli atti.
L'esame è gratuito, mentre l'estrazione di copia è subordinato alla corresponsione dei diritti di segreteria. Gli interessati, pertanto, dopo aver formulato l'istanza di accesso hanno diritto di verificare che gli atti messi a disposizione dall'Amministrazione coincidano con quanto di loro interesse; svolta tale verifica e circoscritta la documentazione che...
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