Con sentenza n.
7788 del 17 agosto 2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta
in tema di procedura di dissesto.
L’art. 248, comma 2, D.L.vo 267/2000, stabilisce che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”. Il successivo comma 3 dispone che “i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge”, e il comma 4 che “dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a...
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