Con sentenza n. 17166 del 23 marzo 2023,
depositata il 21 aprile 2023, la quinta sezione penale della Corte di
Cassazione ha ricordato che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento
costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a
comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il
difensore:
a) prospetti l'impedimento non appena
conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che
rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto
procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;
d) rappresenti l'impossibilità di
avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui
intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Cass. pen., sez. un.,
18 dicembre 2014, n. 4909).
Costituisce principio oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità...
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