Con
sentenza n. 7581, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il
potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al
divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, L. n. 110 del 1975.
La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale
l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in
assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di
pubblica sicurezza prevenire.
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale (16 dicembre 1993, n. 440; 20 marzo 2019, n. 109), è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico,...
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