Con
sentenza n. 77 del 20 aprile 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. b), della legge
della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l’assegnazione
e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla
legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel
settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio
all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)», limitatamente alle parole «da
almeno cinque anni».
La norma in esame risulta del tutto simile a una disposizione legislativa della Regione Lombardia, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 44 del 2020. La norma ivi censurata prevedeva, fra i requisiti che dovevano possedere gli aspiranti all’assegnazione di un alloggio ERP, la «residenza anagrafica o [lo] svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno...
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