Con sentenza n. 6281 del 16 ottobre 2024-17 febbraio 2025, la
quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'equa
riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto
dell'art. 314 c.p.p., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa
per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere
sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e,
quindi, alla privazione della libertà (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 1995,
n. 43).
Compito del giudice di merito è la individuazione, ove ne ricorrano gli estremi, di eventuali condotte dolose o colpose concausative della privazione della libertà tenendo conto che: «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie...
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