Con
ordinanza n. 13530 del 17 maggio 2023, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione ha ricordato che con l’istanza ex art. 610 c.p.c., le parti del
processo – e, in via interpretativa, anche l’ufficiale giudiziario (Cass. civ.,
sez. III, 28 giugno 2012, n. 10865) – mirano a sollecitare l’esplicazione del
potere del giudice dell’esecuzione per rilascio di dirigere il processo
esecutivo de quo (analogamente al disposto dell’art. 484, comma 1, c.p.c.
nell’espropriazione forzata) e di risolvere questioni sia di fatto, sia di
diritto (come l’interpretazione del titolo), purché non riguardanti la potestà
del creditore di agire in executivis, ma soltanto al fine dell’attuazione della
pretesa esecutiva (Cass. civ., sez. III, 26 agosto 2014, n. 18257; Cass. civ.,
sez. III, 28 giugno 2012, n. 10865; Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2006, n.
20648).
Secondo una parte della giurisprudenza, qualora il giudice dell’esecuzione risolva contestazioni che non...
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