Con sentenza n.
10713 del 12 dicembre 2023, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato
che la Corte costituzionale - con la sentenza 30 aprile 2015, n. 71 - ha
escluso che l’art. 42-bis, d.P.R. n.
327 del 2001 si ponga in contrasto con l’art. 42 Cost. sul presupposto che si è
in presenza “di una procedura espropriativa che, sebbene necessariamente
“semplificata” nelle forme, si presenta “complessa” negli esiti, prevedendosi
l’adozione di un provvedimento «specificamente motivato in riferimento alle
attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano
l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed
evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione».
L’adozione del provvedimento acquisitivo presuppone, appunto, una valutazione comparata degli interessi in conflitto, qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo. E...
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