La
quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2912 del 22 marzo 2023, è
intervenuta in materia processuale, chiarendo che, premesso che il giudicato
civile di condanna copre il dedotto e il deducibile e che il giudizio di
ottemperanza di giudicati civili ha natura di pura esecuzione, i fatti
modificativi o estintivi del credito anteriori al giudicato civile di condanna
(nella specie: un decreto ingiuntivo irrevocabile) non sono opponibili nel
giudizio di ottemperanza; ne consegue che la c.d. exceptio doli deve essere
dedotta mediante i rimedi previsti contro la sentenza ingiusta, e non può
essere articolata in un giudizio di pura esecuzione.
Va premesso che l’exceptio doli risponde ad un principio di solidarietà che impone a ciascun contraente di esercitare i propri diritti selezionando, fra più modalità possibili, quella meno incisiva della sfera giuridica altrui, assecondando i canoni portanti del nostro ordinamento giuridico di correttezza e buona...
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