Con sentenza n. 8931 del 6 febbraio-4 marzo 2025, la sesta sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che, nel procedimento di garanzia
giurisdizionale previsto dal nostro sistema in tema di estradizione passiva,
l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere la questione di diritto
concernente la legale possibilità dell'estradizione, esulando dalle sue
attribuzioni ogni valutazione di opportunità nonché la possibilità di
subordinare la concessione dell'estradizione a condizioni, le quali rientrano
nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro, come non pleonasticamente
ribadita dall'art. 699, comma 3, c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 1994, n.
4298).
L'art. 699, comma 4, c.p.p. riserva infatti al solo Ministro della giustizia la "verifica dell'osservanza della condizione di specialità" e di altre condizioni apposte. Come ha osservato la Suprema Corte (Cass. pen., sez. un., 26 marzo 2003, n. 21035), l'estradizione è un istituto essenzialmente...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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