Con ordinanza n. 33546 del 1° dicembre 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il fallimento non determina la perdita della capacità processuale del fallito, ma la sostituzione del curatore al fallito che, seppur ancora parte del rapporto sostanziale controverso, perde invece la sua veste formale limitatamente ai rapporti patrimoniali, mantenendola tuttavia se il curatore si disinteressa della res litigiosa, ancorché questa riguardi rapporti che ricadono nella massa (v. in particolare Cass. civ. n. 4448/2012).
Trattasi di un effetto dello spossessamento, sancito per i rapporti sostanziali dal precedente art. 42 L.F., che priva il fallito della disponibilità dei suoi diritti, e dal momento che la legittimazione ad agire e a contraddire non è assoluta ma solo relativa alla massa, sia sul piano oggettivo, in quanto tale carenza si riferisce ai soli rapporti patrimoniali che ricadono nel fallimento, sia su quello soggettivo essendo...
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