Con ordinanza
n. 12332 del 9 maggio 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha
affrontato la questione della natura prededucibile o meno del credito
risarcitorio da riduzione in pristino della cosa locata danneggiata (o modificata
contra pacta) dal conduttore.
In tema di rapporti pendenti nel fallimento, l’art. 72, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. fall.) dispone, in linea generale, che l’esecuzione del contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, «dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi», ovvero di sciogliersene (salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto). Come la Suprema Corte ha di recente precisato, nell’ampia categoria dei contratti pendenti soggetti a sospensione automatica, secondo il disposto generale...
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