Con ordinanza n. 4828 del 25 febbraio 2025, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di foro della Pubblica Amministrazione.
Il disposto dell’art. 25, secondo periodo, c.p.c. prevede
che “quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con
riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o
in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”. Il giudice territorialmente competente,
dunque, va identificato, nel caso in cui l’amministrazione dello Stato sia
convenuta in giudizio, nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta
l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento o, più in generale, si trova la
cosa oggetto della domanda.
Il foro erariale così previsto da una parte ha natura inderogabile, ex art. 9 R.D. 1611/1933, quanto alla necessaria individuazione del giudice di un luogo in cui abbia sede...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale