In tema di furto, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con
la sentenza n. 36880/2026, depositata il 20 ottobre 2026 (udienza del 14
ottobre 2026), ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato non
doversi procedere per difetto di querela in un caso di furto di energia
elettrica, affermando che l’aggravante della destinazione del bene a pubblico
servizio, prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., ricorre anche quando la
sottrazione avvenga mediante manomissione del contatore e non solo attraverso
l’allaccio diretto alla rete, con la conseguenza che il reato resta procedibile
d’ufficio.
Nel caso in esame l’imputata era stata condannata dal Tribunale di
Palermo per furto aggravato di energia elettrica, commesso mediante
manomissione del contatore.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22 dicembre 2025, aveva riformato la decisione dichiarando non doversi procedere per difetto di querela: aveva ritenuto insussistente...
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