In tema di spese processuali nelle cause decise secondo equità dal
giudice di pace, la terza Sezione civile della Corte di cassazione, con
l’ordinanza n. 25698/2026, depositata il 22 settembre 2026, ha rigettato il
ricorso di un condominio, ribadendo che l’errore sulla sola quantificazione
delle spese di lite non integra una violazione delle norme sul procedimento e
non consente, pertanto, di appellare la sentenza equitativa ai sensi dell’art.
339, comma 3, c.p.c.
La decisione si comprende meglio muovendo dall’art. 91 c.p.c., norma
cardine della disciplina delle spese processuali.
Il primo comma impone al giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e di liquidarne l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Vi si esprime il principio di soccombenza, tradizionalmente ricondotto al più generale criterio di causalità: chi ha reso necessario...
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