Con sentenza n. 8581 del 15 gennaio-3 marzo 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio già espresso dalla giurisprudenza prevalente di legittimità, secondo cui «in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, c.p., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, c.p.p. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p.» (Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2022, n. 223; Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2020, n. 15750; Cass. pen., sez. IV, 30 aprile 2014, n. 39512; Cass. pen., sez. II, 13 novembre 2012, n. 5629). Vi è infatti che la stessa lettera dell'art. 62, n. 6, c.p. ancora l'applicabilità dell'attenuante alla riparazione integrale del danno avvenuta «prima del giudizio». Al contempo, sussiste l'esigenza di individuare un «limite oggettivo» non...
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