Con
sentenza n. 23558 del 30 marzo-30 maggio 2023, la prima sezione penale della
Corte di Cassazione ha delineato la pericolosità nel giudizio di prevenzione.
Giova in diritto premettere che la giurisprudenza di legittimità ha sempre più valorizzato l'ormai risalente insegnamento del giudice delle leggi (Corte cost., sentenza n. 177 del 1980), rimarcando l'«ineliminabile componente "ricostruttiva" del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di "fatti" idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate» dalla legge; infatti, il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future...
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