Con
sentenza n. 32769 del 19 giugno-21 agosto 2024, la terza sezione penale della
Corte di Cassazione ha offerto importanti precisazioni in tema di giudizio di
revisione.
Il
processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra
rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene "de
plano", senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la
camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a
verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza
delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda
è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante
all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di
stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto
all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che
costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli.
È pacifico che...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
WEBINAR
Filippo Marco Maria Bisanti, Federica Federici