Con sentenza n. 3896 del 18 aprile 2023,
la terza sezione del Consiglio di Stato, affrontando la questione di giurisdizione,
ha spiegato che occorre anzitutto operare, nell’ottica dell’applicazione del
criterio di riparto fondato sul c.d. petitum sostanziale, una corretta (e
corente con i princìpi e con il dato positivo) individuazione delle domande
proposte ed una conseguente qualificazione della situazione giuridica
soggettiva azionata (nella misura in cui questa risulti rilevante ai fini
dell’individuazione della regola di riparto).
Lo stesso giudice del riparto ricorda tradizionalmente (da ultimo Cass. civ., sez. un. 28022/2022) che è noto che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e che, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta...
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