Con sentenza n. 33152 del 7 giugno-27 agosto 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa. Questa conclusione si impone in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, c.p.p., dell'assenza di qualunque previsione relativa alla proponibilità di impugnazione dell'ordinanza in questione, e della estraneità della stessa alle categorie di provvedimenti (sentenze e provvedimenti sulla libertà personale) che sono ricorribili per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost. Nel caso di provvedimento di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa emesso nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento, la questione della sua impugnabilità deve essere esaminata alla luce della disciplina di cui all'art. 586 c.p.p. Precisamente, a norma dell'art. 586...
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