Con sentenza n. 5352 del 14 giugno
2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, in relazione a
un’area privata estranea alla sede stradale, senz’altro non competono all’ente
gestore o proprietario gli oneri di manutenzione e pulizia (cfr. l’art. 14,
comma 1, lett. a), Cod. strada).
Il che vale anche, nella specie, in relazione alle opere di sostegno e mantenimento di cui all’art. 30, comma 4, Cod. strada. Tale disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza, accoglie - in specifica relazione alle «opere di sostegno lungo le strade ed autostrade» - un criterio di allocazione degli oneri di natura funzionale, che guarda alla destinazione immediata delle opere: “è la diretta finalità della loro costruzione a qualificarle nei termini di cui al primo, ovvero al secondo periodo, del quarto comma dell’art. 30 cit. ed è solo se esse siano state realizzate con lo specifico compito di assolvere insieme l’uno e l’altro scopo che possono...
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