Con ordinanza n. 7976 del 25 marzo 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha ricordato che il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di
beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi
previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a
sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta
un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base
delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e
4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti,...
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