Con sentenza n. 32594 del 21 giugno-14 agosto 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019, n. 21368), ha affermato che, con la sentenza ex art. 444 c.p.p., può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p. ovvero la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617; Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2016, n. 53650; Cass. pen.,...
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