Con sentenza n. 7825 del 9 gennaio-26 febbraio 2025, la quinta
sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di colloqui con i
detenuti.
L'art. 18, L. 26 luglio 1975, n. 354, prevede che «fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le
autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di
comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede,
individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4». Dopo le modifiche introdotte
dal D.L.vo 2 ottobre 2018, n. 123, quest'ultima disposizione stabilisce che «se
il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal
presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le
indagini preliminari».
Le concrete modalità di svolgimento del colloquio sono previste dall'art. 37, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Mentre l'art. 18 Ord. pen. utilizza il termine «congiunti» e si esprime con particolare favore per...
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