Con la sentenza n. 42635 del 10 settembre-21 novembre 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di riqualificazione giuridica del fatto.
Una lettura unitaria degli artt. 516, 519, 520 e 521 c.p. impone di ritenere che: mentre le modifiche fattuali devono essere formalmente contestate all'imputato, prima della sentenza del giudice, e, ove sia il giudice a riscontrare la diversità del fatto al momento della deliberazione della sentenza, deve disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero; viceversa, in ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto, non è imposto al giudice l'onere di darne preventiva informazione all'imputato, essendo possibile che la riqualificazione giuridica avvenga direttamente con la pronuncia della sentenza (essendo previsto un onere di preventiva informazione soltanto per la Suprema Corte ai sensi dell'art. 611, comma 1-sexies, inserito dall'art. 35, comma 1, lett. a), n. 2), D.L.vo...
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