La
sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3956 del 19 aprile 2023, ha
chiarito che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella
valutazione delle pratiche commerciali poste in essere dai professionisti
(l’art. 3, D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo”, definisce
professionista la persona fisica o giuridica che nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un
suo intermediario; definizione analoga, ai fini delle pratiche commerciali, è
prevista dall’art. 18, lett. b), dello stesso codice), esercita un potere
discrezionale, sub specie di discrezionalità tecnica, sicché il suo potere è
sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo se è basato su una
valutazione manifestamente irragionevole o su un travisamento dei fatti.
In altri termini, occorre considerare che la discrezionalità tecnica esercitata è una manifestazione di...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale