Con
sentenza n. 6862 del 31 luglio 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha
affermato che la discrezionalità tecnica è censurabile in sede giurisdizionale
solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità,
irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti o laddove sia carente
di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione,
nell’effettuare le valutazioni di competenza, in linea di massima, applica
concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza, già evidenziata, che può
ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta
situazione, si riveli manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno
plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare
comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento
dei fatti.
Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma...
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LIBRO
Codice della contabilità pubblica - vigente
Luciano Calamaro, Pierre de Gioia Carabellese, Franco Gaspari