Con sentenza n. 16837 del 19 marzo-22 aprile 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione ha ricordato che l'art. 30-ter, L. 26 luglio
1975, n. 354 (Ord. pen.), prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno
tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano
socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore
dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta
a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o
di lavoro». Il comma 8 dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei
condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione,
hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle
eventuali attività lavorative o culturali».
Come noto l'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti...
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