Con sentenza n. 1662 del 13 novembre 2024-14 gennaio 2025, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata dei poteri del Tribunale del riesame in caso di sequestro preventivo di un bene in ordine al quale si controverta della titolarità.
L'art. 263 c.p.p., comma 3, e l'art. 324 c.p.p., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nell'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia la decisione della controversia al giudice civile (art. 324, comma 8) del luogo competente in primo grado (art. 263, comma 3), mantenendo nel frattempo il sequestro. Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, in tema di restituzione delle cose sequestrate, il giudice penale procedente, ove accerti l'esistenza di una contestazione/controversia sulla proprietà di esse, pur in...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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